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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali

(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 66 cpv. 2

2I presenti requisiti di etichettatura non si applicano agli alimenti per animali che contengono materiale contenente, costituito o prodotto a partire da OGM in una proporzione non superiore allo 0,9 per cento dell’alimento per animali e di ognuna delle sue materie prime, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Art. 68 cpv. 1 lett. a e c

1Gli alimenti per animali che contengono tracce accidentali di OGM non autorizzati o che sono stati prodotti a partire da materie prime contenenti simili tracce possono essere immessi sul mercato se:

a. la percentuale di tali tracce di OGM non autorizzati non supera lo 0,5 per cento della massa di ognuna delle materie prime;

c. gli OGM possono essere immessi sul mercato secondo gli articoli 19‒23 del regolamento (CE) n. 1829/20032, se tracce di questi OGM sono tolle-

RS ..........

1 RS 916.307

2 Regolamento (CE) n. 1829/2003 3 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 sett. 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 dell’11.3.2008, GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64. 2021–......