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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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a. che cedono esclusivamente merci, ad eccezione di quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, in piccole quantità direttamente e non tramite mezzi di comunicazione a distanza a consumatori finali che non utilizzano le merci per scopi professionali o commerciali; oppure

b. con obbligo di omologazione.

Art. 77 cpv. 3 periodo introduttivo, nonché cpv. 4 e 5

3Il SFF concede un’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari per le famiglie, i generi o le specie vegetali e per le categorie di oggetti menzionati nella domanda se l’azienda dimostra che:

4Il DEFR e il DATEC stabiliscono come si devono dimostrare le conoscenze di cui al capoverso 3 lettere b e c. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.

5Il SFF mette a disposizione delle aziende con obbligo di omologazione materiale informativo che consente loro di acquisire le conoscenze di cui al capoverso 3 lettere b e c necessarie per l'omologazione.

Art. 80 cpv. 2bis, 3 lett. e nonché cpv. 5

2bisDispongono di un piano d’emergenza. Questo stabilisce le misure urgenti da attuare in caso di sospetta infestazione o di constatazione della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi, onde evitarne l’insediamento o la diffusione. Il piano va elaborato conformemente alle indicazioni del SFF.

3Hanno inoltre i seguenti obblighi:

e. dimostrare regolarmente al SFF di disporre delle conoscenze fitosanitarie di cui all'articolo 77 capoverso 3 lettere b e c.

5Il DEFR e il DATEC stabiliscono con che frequenza e in quale forma deve essere fornita la prova di cui al capoverso 3 lettera e. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.

Art. 96 cpv. 1 primo periodo

1La Confederazione versa, su richiesta, un’indennità di equità per danni causati all’agricoltura o all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure prese dal SFF in virtù degli articoli 10, 13, 22, 23, 25 e 29 capoverso 5. Il DEFR stabilisce i criteri per il calcolo dell’indennità.

Art. 97 cpv. 1

1La Confederazione, su richiesta, rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute occasionate loro dalle misure di cui agli articoli 10, 11, 13–15, 17–19, 22 lettera c, 23, 25 e 29b.