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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 1 lett. dbis
La presente ordinanza disciplina:
dbisi compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
Art. 4 Richieste, termini, giorni di riferimento e periodi di riferimento
1I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta.
2I termini per la presentazione delle richieste per i contributi, i giorni di riferimento, e i periodi di riferimento sono stabiliti nell’allegato.
3L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può modificare l’allegato 1.
Art. 7 cpv. 4, 5 lett. c e d nonché 6
4Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.
5Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto il libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti:
c. l’identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall’articolo 10 o 15a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie;
d. la registrazione dei dati relativi all’ascendenza degli animali;
1 RS 916.310
2 RS 916.401
2021–......