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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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7L’UFAG pubblica i contributi assegnati alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.

Art. 25

1Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a 100 000 franchi all’anno.

2L’UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura.

Titolo dopo l’art. 25

Sezione 6a: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Art. 25a

1L’Istituto di allevamento equino in virtù dell’articolo 147 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura ha i seguenti compiti:

a. promuove la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, la mette a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostiene altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;

b. svolge ricerca applicata nei settori dell’allevamento, della detenzione e dell’uso dei cavalli collaborando principalmente con le scuole universitarie;

c. supporta gli allevatori nella loro attività zootecnica;

d. promuove, nel settore della detenzione e dell’uso dei cavalli, il trasferimento di conoscenze e offre consulenza;

e. detiene equidi e mette a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a-d.

2Per le sue prestazioni e spese l’Istituto di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull’ordinanza del 16 giugno 20065 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 26 cpv. 3

3I certificati di ascendenza di cui al capoverso 1 possono essere rilasciati solo da organizzazioni di allevamento riconosciute.

4 RS 910.1

5 RS 910.11