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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine
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Allegato 8
(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2 nonché 115c cpv. 2)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 2.2.1
2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, di im-
porti per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell’azienda.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
N. 2.2.4 lett. b
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in 5 punti per oggetto
inventari d’importanza nazionale, inclusa quella delle
rispettive zone tampone, con decisione passata in giudi-
cato (art. 15)
N. 2.3.1
2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e me-
diante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.
Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
N. 2.3a