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Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 89 pagine

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Allegato 4

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 12.1.5-12.1.5c e 12.1.9-12.1.11

12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno

sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi.

12.1.5a La distanza tra i singoli alberi deve essere di almeno:

a. alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi: 8 m;

b. ciliegi: 10 m;

c. noci e castagni: 12 m.

12.1.5b La distanza degli alberi da foreste, siepi, boschetti campestri e rivieraschi

nonché dai corsi d’acqua deve essere di almeno 10 m.

12.1.5c La distanza di cui ai numeri 12.1.5a e 12.1.5b non si applica agli alberi

piantati prima del 1° gennaio 2022.

12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un'adeguata cura degli

alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno.

12.1.10 Gli organismi da quarantena secondo l'ordinanza del 31 ottobre 20184 sul-

la salute dei vegetali e l'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20195 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali.

12.1.11 Gli alberi infestati da Erwinia amylovora (fuoco batterico) o da Plum Pox

Virus (Sharka) non sono computabili e non ricevono contributi.

4 RS 916.20

5 RS 916.201