Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 42 pagine

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Il PS chiede che le persone interessate dai ciberattacchi siano avvertite in tempo reale dall’NCSC.

L’asut sottolinea la difficoltà di obbligare un fornitore di accessi a Internet a notificare tutti i ciberattacchi subiti dai gestori di infrastrutture attraverso la propria rete. Inoltre la dichiarazione da parte del fornitore di accessi a Internet potrebbe non essere possibile a causa delle disposizioni della legge sulla protezione dei dati o degli accordi contrattuali.

L’Associazione delle banche estere in Svizzera, CH++, Pour Demain, Swiss Banking, scien-

ceindustries, i Cantoni FR, GR e UR, Raiffeisen, SWITCH e I Verdi insistono sull’importanza di

fissare dei termini espliciti per la comunicazione delle informazioni dettagliate all’NCSC. Swiss Banking ritiene che questo articolo debba essere completato da un capoverso 2 che definisca un

termine di notifica, mentre Raiffeisen e il Centro di competenza in diritto digitale dell’UNIGE

raccomandano di adottare i termini in due tempi della comunicazione prudenziale 05/2020 della FINMA.

Digitalswitzerland propone di introdurre la nozione di «persone assoggettate all’obbligo di notifica» («Meldepflichtigen») per ottenere una maggiore precisione ed evitare qualsiasi malinteso.

Inoltre, digitalswitzerland ed economiesuisse ritengono necessario rafforzare la fiducia dell’economia sull’utilità dell’articolo 74a, spiegando che i vantaggi di tale disposizione sono immediati e superiori agli obblighi, dato che la proporzionalità delle misure è un criterio importante, soprattutto per le PMI e le start up.

L'aeroporto di Zurigo e Raiffeisen chiedono che l’obbligo di notifica si concentri sugli attacchi riusciti. In tale ambito, l’aeroporto di Zurigo propone di completare il testo come segue «im Sinne von Art. 74d» (ai sensi dell’art. 74d).

UZH, UNIL e PNR 77 chiedono di sostituire i termini «scoprono» con «individuano» e «celui-ci» con «ce dernier» (nel testo italiano «quest’ultimo» è già presente).

3.3.2.10 Articolo 74b Settori

L’obbligo di notifica si applica: a. alle scuole universitarie secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; b. alle autorità federali, cantonali o comunali nonché alle organizzazioni intercantonali, cantonali e intercomunali; c. alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico nei settori della sicurezza e del salvataggio, dell’approvvigionamento di acqua potabile, del trattamento delle acque di scarico e dello smaltimento dei rifiuti; d. alle imprese attive nel settore dell’approvvigionamento energetico secondo l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia nonché nel commercio, nella misurazione e nella gestione dell’energia; e. alle imprese che sottostanno alla legge dell’8 novembre 1934 sulle banche, alla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori e alla legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari; f. ai fornitori di piattaforme per il commercio elettronico, di servizi di cloud computing, di motori di ricerca e di altri servizi digitali nonché ai centri di registrazione di nomi di dominio e ai gestori di centri di calcolo, che in Svizzera:

1. sono utilizzati da un gran numero di utenti,

2. rivestono un’importanza notevole per l’economia digitale, o

3. offrono servizi di sicurezza e fiduciari; g. agli ospedali che figurano nell’elenco compilato dal Cantone di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie; h. ai laboratori medici che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie;