Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 42 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Il Cantone AG chiede di comprendere nell’elenco anche il settore di oggetti, organizzazioni e imprese che i servizi competenti della Confederazione o del Cantone hanno classificato come infrastrutture critiche ai sensi della legislazione sulla protezione della popolazione.

Il Cantone di GR propone di agevolare l’attuazione dell’articolo 74b valutando la possibilità di stabilire delle priorità e di scaglionare le scadenze di conseguenza, per ridurre l’elenco durante una fase pilota.

Il Cantone SZ chiede che siano assoggettati all’obbligo di notifica anche i gestori delle cartelle informatizzate dei pazienti, ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (RS 816.1).

Il Cantone UR propone che, in aggiunta all’obbligo di notifica, per tutte le altre organizzazioni sia raccomandata anche la notifica dei ciberincidenti.

I Verdi suggeriscono di estendere l’ambito alla democrazia (partiti politici in Parlamento e politici in posizioni di rilievo), oltre ai servizi postali, alla navigazione sul Reno o alle agenzie di stampa.

 Approvazione dell’articolo 74b

EGov-Schweiz, i Cantoni AI, GR e BE e privatim ritengono appropriata la disposizione proposta.

 Bocciatura dell’articolo 74b

VUD respinge l’articolo 74b ritenendolo sproporzionato. L’associazione propone di limitare di primo acchito l’obbligo di notifica ai ciberattacchi che rappresentano una grave minaccia per le infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 5 lettera c LSIn e che quindi sono di interesse nazionale. Per VUD, per l’obbligo di notifica dovrebbe essere determinante la natura critica di un ciberattacco da un punto di vista nazionale.

 Richieste di modifica e suggerimenti concernenti l’articolo 74b • Lettera b (autorità)

L’UCS chiede di chiarire la responsabilità dell’obbligo di notifica che ricade sulle autorità comunali.

• Lettera c (salvataggio, acqua potabile, acque di scarico, rifiuti)

Secondo il Cantone AI, se le attività cantonali e comunali si servono dello stesso gestore informatico, dovrebbe essere sufficiente una sola notifica.

• Lettera f (servizi digitali)

Per una maggiore chiarezza, alla lettera f Digitalswitzerland propone di sopprimere «di piattaforme per il commercio elettronico».

SwissICT chiede che la lettera f definisca più chiaramente le cifre 1, 2 e 3.

Swissmem approva la disposizione, ma desidera una distinzione più chiara tra gestore o fornitore di servizi e fornitore di infrastrutture di dati (servizi in cloud).

Migros chiede che questa definizione sia formulata in modo più neutro dal punto di vista tecnologico.

SWITCH così come UZH, UNIL e PNR 77 chiedono che sia trattato l’aspetto extraterritoriale di questa disposizione, soprattutto in merito all’applicazione del diritto svizzero.

UZH, UNIL e PNR 77 auspicano maggiori precisazioni sui fornitori di servizi di telecomunicazione derivati, parimenti interessati.

Il Cantone GE chiede una definizione più precisa del concetto di «servizi di sicurezza e fiduciari».