Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/70: Obbligo di notifica di ciberattacchi per i gestori di infrastrutture critiche · 42 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

Il Cantone BE auspica la soppressione del presente capoverso se l’articolo 73c viene abrogato.

3.3.2.21 Articolo 77 Cooperazione a livello internazionale

1 Il NCSC può scambiare informazioni con servizi esteri e internazionali competenti per la cibersicurezza se questi ultimi necessitano di tali dati per l’adempimento di compiti corrispondenti a quelli del NCSC. Se lo scambio di informazioni concerne anche dati personali di cui all’articolo 75 si applica l’articolo 6 LPD7.

2 Lo scambio di informazioni secondo il capoverso 1 è ammesso soltanto se i servizi esteri e internazionali garantiscono che i dati sono trattati esclusivamente per i fini previsti da tale disposizione.

3 Se le informazioni sono necessarie per un procedimento legale all’estero, si applicano le disposizioni in materia di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria

In merito alla cooperazione a livello internazionale si sono espressi sette partecipanti alla consultazione. Nessuno ha bocciato la disposizione.

 Osservazioni generali sull’articolo 77

Swiss Banking è favorevole all’articolo 77 se le informazioni sono necessarie alla lotta contro i ciber-rischi e in particolare ai fini della LSIn (una restrizione prevista espressamente all’art. 77 cpv. 1 1° periodo). Se sono coinvolti dati personali ai sensi dell’articolo 75, in caso di trasmissione dei dati all’estero deve essere rispettato l’articolo 6 LPD.

Scienceindustries è critica riguardo alla trasmissione dei dati riservati, in particolare di quelli personali. Ritiene opportuno precisare, in modo restrittivo e con applicazione ai capoversi 1–3, che la trasmissione di tali informazioni non può avvenire senza il consenso del titolare dei dati.

VUD chiede che lo scambio di informazioni con le autorità estere secondo l’articolo 77 LSIn sia rigorosamente anonimo.

Secondo il MPC, l’articolo 77 LSIn dovrebbe rientrare nell’ambito delle disposizioni già esistenti in materia di cooperazione a livello internazionale, in particolare nel campo dell’assistenza giudiziaria.

 Richieste di modifica e suggerimenti concernenti l’articolo 77

• Capoverso 1

L’UTP non ritiene chiaro il rapporto tra le disposizioni dell’articolo 77 capoverso 1, da un lato, e quelle degli articoli 73b capoverso 2 e 73c dall’altro. Di conseguenza chiede che il capoverso 1 preveda che gli articoli 73b capoverso 2 e 73c LSIn siano applicabili in aggiunta all’articolo 6 LPD.

Privatim è favorevole al capoverso 1.

Secondo l’ISSS il capoverso 1 deve specificare che l’articolo 10a LPD è applicabile in aggiunta all’articolo 6 LPD.

• Capoverso 2

Per garantire che in caso di scambio di informazioni l’autorità estera utilizzi le informazioni ricevute soltanto per la lotta contro i ciber-rischi, Swiss Banking propone di completare la regolamentazione prevedendo che l’autorità in questione debba trattare le informazioni trasmesse in modo riservato e che non si possa trasmettere le informazioni qualora ciò rappresenti un pericolo per la sicurezza dell’azienda o delle persone interessate.

7 RS 235.1