Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/78: Modifica dell’articolo 117 capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

La richiesta è pure motivata dal fatto che il supplemento per pagamento rateale include, oltre all’indennizzo per il mancato reddito patrimoniale causato dal ritardo delle entrate, anche un indennizzo per il maggiore rischio di inadempimento e per il maggior onere amministrativo (stampa e spedizione di fatture e richiami), un costo quest’ultimo nettamente diminuito rispetto al momento dell’entrata in vigore della LAINF (processi automatizzati, processi di pagamento elettronici ecc.).

3. La modifica dell’ordinanza proposta

Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del diritto nella LAINF, nell’ordinanza (art. 117 cpv. 1 OAINF) devono rimanere definiti supplementi fissi per pagamento rateale.

Considerato che questi devono basarsi innanzitutto sui tassi d’interesse di mercato per il mancato reddito patrimoniale degli assicuratori, il supplemento deve ammontare allo

0,250 per cento per i pagamenti semestrali e allo 0,375 per cento per i pagamenti trimestrali, l’equivalente di un tasso d’interesse annuo dell’1 per cento. Se in futuro gli interessi

dovessero aumentare sensibilmente, si potrebbe procedere in tempi rapidi a un

adeguamento tramite modifica d’ordinanza. L’articolo 117 capoverso 1 OAINF deve inoltre accordare agli assicuratori la possibilità di revocare la modalità di pagamento rateale se il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo dovesse essere in mora con più di un

pagamento rateale. Con la revoca della modalità di pagamento rateale, l’importo residuo del premio diventa esigibile. L’articolo 117 capoverso 2 OAINF concernente l’interesse di mora resta invariato; il termine di pagamento dei premi rimane dunque di un mese a contare dalla scadenza. Scaduto questo termine, deve essere prelevato un interesse mensile di mora dello 0,5 per cento.

Queste modifiche dell’articolo 117 capoverso 1 OAINF hanno effetti diretti sul contratto-tipo di cui all’articolo 59a LAINF, nel quale i supplementi per il pagamento rateale dei premi sono esplicitamente menzionati. Il contratto-tipo deve pertanto essere adeguato in base alle modifiche apportate all’articolo 117 capoverso 1 OAINF. Al termine della procedura di consultazione sulla modifica dell’ordinanza, il contratto-tipo modificato dovrà essere sottoposto per approvazione al Consiglio federale con una richiesta parallela (art. 59a cpv. 3 LAINF).

4. Commento all’articolo 117 capoverso 1 OAINF (nuovo)

Sono modificati i supplementi per il pagamento rateale vigenti, il che comporta la modifica di due cifre: il supplemento per il pagamento semestrale è ridotto dall’1,250 allo 0,250 per cento, quello per il pagamento trimestrale dall’1,875 allo 0,375 per cento. È inoltre sancita la possibilità per l’assicuratore di revocare la modalità di pagamento rateale dei premi in caso di mora dell’assicurato.

5. Ripercussioni finanziarie

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La modifica dell’articolo 117 capoverso 1 OAINF non causa maggiori costi alla Confederazione. Nella misura in cui la Confederazione nella sua veste di datore di lavoro paghi a rate i premi LAINF, la modifica dell’ordinanza porterebbe a un risparmio in virtù della riduzione dei supplementi.