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Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 3 pagine

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Legge federale sull'assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 61 cpv. 5

5I Cantoni e gli assicuratori scambiano, secondo una procedura uniforme, i dati necessari per stabilire il luogo di domicilio dell’assicurato.

Art. 105a

Abrogato

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.