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Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 3 pagine

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Legge federale sull'assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

a. gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione non hanno ancora compiuto 19 anni (minorenni);

b. i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle

bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora se

soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale;

c. gli assicurati soggetti all’assicurazione malattie svizzera in virtù

dell’Accordo del 30 novembre 19793 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno;

d. gli assicurati che gli assicuratori non riescono più a contattare da un certo numero di mesi.

2Le autorità amministrative cantonali e comunali, e in via sussidiaria quelle federali, comunicano gratuitamente agli assicuratori e all’istituzione comune (art. 18), su richiesta scritta, i dati necessari per determinare gli assicurati di cui al capoverso 1 lettera b.

3Il Consiglio federale stabilisce il numero di mesi di cui al capoverso 1 lettera d.

4Gli assicurati residenti all’estero sono attribuiti a un Cantone ai fini del calcolo della compensazione dei rischi. Il Consiglio federale stabilisce il Cantone in questione e disciplina la relativa procedura.

Art. 16b

Ex art. 16a

Art. 17 cpv. 4

4Per gli assicurati residenti all’estero (art. 16a cpv. 4), gli altri indicatori stabiliti dal Consiglio federale si applicano in funzione della frequenza in termini percentuali rispetto ai casi in tutta la Svizzera per sesso ed età.

Art. 17a cpv. 1

1L’istituzione comune esegue, per ciascun Cantone, la compensazione dei rischi tra assicuratori per tutti gli assicurati facenti parte dell’effettivo determinante ai sensi dell’articolo 16a capoverso 1.

Art. 49a cpv. 5

5I Cantoni e gli assicuratori scambiano, secondo una procedura uniforme, i dati necessari per stabilire il domicilio dell’assicurato.

3 RS 0.831.107