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Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 2 pagine

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Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131 è modificata come segue:

Art. 2 lett. e ed f

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

e. reato di terrorismo: reato secondo l’allegato 1a dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20132;

f. altro reato grave: reato secondo l’allegato 1b dell’ordinanza N-SIS.

Art. 17 lett. c

Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettere a–c LStrI:

c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: per lottare contro i crimini e i delitti internazionali e per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale (CPP)3

1. i settori Assistenza giudiziaria internazionale, Protezione dello Stato, Terrorismo e Criminalità economica, a Berna,

2. i settori Criminalità economica, Criminalità organizzata e Riciclaggio di denaro presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo.

1 RS 142.512

2 RS 362.0

3 RS 312.0

2021–......