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Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del [Data]
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. a e cpv. 3
2Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:
a. la sua validità supera:
1. di almeno tre mesi la data in cui il titolare intende lasciare lo spazio Schengen, in caso di soggiorno di breve durata,
2. di almeno tre mesi la data del transito o dell’ultimo transito consentito, in caso di transito aeroportuale,
3. di almeno tre mesi la data in cui è stata rilasciata al titolare l’autorizzazione di entrare in Svizzera, in caso di soggiorno di lunga durata.
3Le autorità competenti possono derogare:
a. ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2 in casi di emergenza motivati;
b. ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 e lettere b e c in casi motivati.
Art. 8 cpv. 2 lett. h
2In deroga al capoverso 1, sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:
1 RS 142.204
2021–......