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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 14 pagine
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2Gli attestati di maturità riconosciuti confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per:
a. studiare presso un’università, un politecnico federale o
un’alta scuola pedagogica;
b. essere ammessi agli esami federali per le professioni mediche
universitarie.
II Criteri per determinare l’equivalenza
Art. 3
1L’equivalenza degli attestati di maturità è determinata in base ai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un apposito piano quadro degli studi.
2I requisiti minimi del piano quadro degli studi riguardano:
a. le competenze di base per l’attitudine generale agli studi uni-
versitari;
b. l’inclusione degli ambiti d’insegnamento trasversali, in parti-
colare per quanto riguarda le competenze trasversali, e dell’interdisciplinarità;
c. il lavoro di maturità.
III Condizioni e requisiti minimi
Art. 4 Principio
Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se:
a. nel Cantone interessato sono soddisfatte le condizioni di cui
agli articoli 5 e 6; e
b. il ciclo di maturità soddisfa i requisiti minimi di cui agli arti-
coli 7–31.