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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 14 pagine

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Art. 29 Attestato di maturità

1Nell’attestato di maturità figurano:

a. la dicitura "Confederazione Svizzera" e il nome del Cantone;

b. la menzione: "Attestato di maturità del DATA, rilasciato

secondo gli atti normativi sul riconoscimento degli attestati di maturità liceale emanati dal Consiglio federale e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione";

c. il nome della scuola che lo rilascia;

d. il cognome, il nome, il luogo di origine e la data di nascita del

titolare; per gli stranieri anche la cittadinanza e il luogo di nascita;

e. il periodo durante il quale il titolare ha frequentato la scuola

che rilascia l’attestato;

f. le note delle materie di cui agli articoli 13–15;

g. il titolo del lavoro di maturità;

h. la firma dell’autorità cantonale competente e di un membro

della direzione scolastica.

2Nell’attestato di maturità possono inoltre figurare:

a. le note di altre materie stabilite a livello cantonale diverse da

quelle di cui agli articoli 13–15 e di altre materie secondo l’articolo 16;

b. la dicitura "maturità plurilingue" se il Cantone prevede un

ciclo di maturità plurilingue conforme ai requisiti minimi del presente regolamento.

Art. 30 Garanzia e sviluppo della qualità

Le scuole dispongono di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità.

Art. 31 Presentazione di rapporti

Le scuole redigono dei rapporti all’attenzione della Commissione svizzera di maturità (CSM) affinché quest’ultima possa verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento.