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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 12 pagine
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Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF;
visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche,
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Sezione 1: Oggetto ed effetto del riconoscimento
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i requisiti minimi dei cicli di maturità liceale che devono essere adempiuti affinché un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale sia riconosciuto a livello svizzero.
Art. 2 Effetto del riconoscimento
1Il riconoscimento certifica l’equivalenza reciproca degli attestati di maturità e la conformità dei relativi cicli di formazione ai requisiti minimi.
2Gli attestati di maturità riconosciuti confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per:
a. studiare presso un’università, un politecnico federale o un’alta scuola pedagogica;
b. essere ammessi agli esami federali per le professioni mediche universitarie.