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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 14 pagine
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Art. 22 Ambiti d’insegnamento trasversali
1Le discipline proposte e le altre offerte della scuola includono temi trasversali nonché la trasmissione di competenze interdisciplinari.
2Le attività interdisciplinari costituiscono almeno il tre per cento del tempo dedicato all’insegnamento.
Art. 23 Lingue e comprensione reciproca
1La conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera devono essere promosse con misure appropriate.
2Occorre garantire che:
a. gli allievi possano frequentare un corso nella terza lingua
nazionale;
b. gli allievi che non hanno scelto l’inglese né come disciplina
fondamentale né come opzione specifica possano frequentare un corso in inglese.
Art. 24 Scambi e mobilità
1Occorre garantire che gli allievi accrescano le proprie competenze interculturali, sociali e personali.
2Sono adottate misure affinché ogni allievo partecipi ad attività di scambio e mobilità in un’altra regione linguistica della Svizzera o all’estero.
Art. 25 Impegno per il bene comune
Sono adottate misure affinché ogni allievo si impegni a favore del bene comune nelle forme e nei tempi adeguati.