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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 14 pagine
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VI Disposizioni finali
Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo
Il regolamento del 16 gennaio1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità è abrogata.
Art. 36 Disposizioni transitorie
1Gli attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero prima dell’entrata in vigore del presente regolamento mantengono il riconoscimento per sette anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. I relativi cicli di formazione devono adempiere i requisiti del presente regolamento entro sette anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2I cicli di formazione i cui attestati di maturità liceale sono stati riconosciuti a livello svizzero prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e la cui durata minima non è conforme all’articolo 9 devono portare la durata minima a quattro anni entro 12 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 37 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2024.
Berna,
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
La presidente:
La segretaria generale: