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Consultazione 2022/14: Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 4 pagine

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a. la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente alla Svizzera; o

b. di cui una società diversa dalla società madre capogruppo appartiene fiscal- mente alla Svizzera e i cui utili non sono assoggettati a un’IIR estera.

3È applicabile conformemente agli articoli 2.4 e 2.5 delle prescrizioni modello concer- nenti la «Undertaxed Payments Rule» (UTPR) agli utili delle unità operative apparte- nenti fiscalmente a un’altra Giurisdizione fiscale di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente parimenti a un’altra Giurisdizione fiscale, se almeno un’unità operativa del gruppo di imprese appartiene fiscalmente alla Svizzera e gli utili delle unità operative estere interessate non sono assoggettati a un’IIR estera.

Art. 7 Calcolo

L’imposta integrativa internazionale è calcolata per analogia conformemente agli arti- coli 5.1–5.6 delle prescrizioni modello; per analogia sono parimenti applicabili le dispo- sizioni speciali delle prescrizioni modello.

Sezione 4: Imputazione dell’imposta integrativa alle unità operative

Art. 8

1L’imposta integrativa svizzera di un gruppo di imprese è imputata alle singole unità operative proporzionalmente all’ammontare dell’imposta integrativa che risulterebbe da un calcolo basato sulle chiusure contabili singole di queste unità operative. A tale scopo si calcolano le imposte determinanti, l’utile determinante così come l’utile eccedente per ogni unità operativa sulla base della chiusura contabile singola conforme alle pre- scrizioni modello.

2L’ammontare dell’imposta integrativa internazionale applicata secondo l’UTPR viene imputato alle unità operative secondo i criteri dell’articolo 2.6 delle prescrizioni mo- dello.

3Se un’unità operativa dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, l’imposta inte- grativa viene ripartita su tali oggetti conformemente ai principi del diritto federale con- cernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale.

Sezione 5: Ripartizione del gettito lordo

Art. 9

1Il gettito lordo dell’imposta integrativa svizzera su attività delle unità operative di Con- federazione, Cantoni e Comuni esenti dall’imposta sull’utile conformemente all’arti- colo 56 LIFD6, assoggettate all’imposizione minima secondo le prescrizioni modello, spetta al rispettivo ente pubblico.

6 RS 642.11