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Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 4 pagine

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Accordo «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo disciplina:

a) lo scambio di dati sui giocatori esclusi dal gioco tra organizzatori di giochi in denaro della Svizzera e del Liechtenstein; e

b) l'obbligo di riconoscimento e applicazione reciproci delle esclusioni dal gioco pronunciate nell'altro Stato.

Art. 2 Scopo

L'accordo si prefigge di rafforzare la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo.

Art. 3 Campo d'applicazione

Il presente accordo si applica agli organizzatori di giochi in denaro che adottano esclusioni dal gioco secondo il diritto loro applicabile.

Art. 4 Esclusione dal gioco e scambio di dati

Gli organizzatori di giochi in denaro, che constatano un motivo di esclusione secondo il diritto loro applicabile, adottano o revocano l'esclusione e sono responsabili per lo scambio di dati secondo il presente accordo.

Art. 5 Attuazione dello scambio di dati

1 Gli organizzatori di giochi in denaro si comunicano senza indugio e reciprocamente i dati delle persone escluse necessari al riconoscimento e all'applicazione dell'esclusione dal gioco.

2 Scambiano a tal fine i seguenti dati sulle persone escluse:

a) nome e cognome;

b) data di nascita;

c) cittadinanza;

d) data di adozione dell’esclusione.

3 Non appena viene revocata un'esclusione dal gioco, i dati della persona interessata devono immediatamente cessare di essere accessibili agli organizzatori di giochi in denaro dell'altro Paese.

Art. 6 Registro

Gli organizzatori di giochi in denaro possono tenere un registro comune ai fini dello scambio di dati secondo il presente accordo.

Art. 7 Riconoscimento e applicazione delle esclusioni dal gioco

Le esclusioni dal gioco adottate in uno Stato contraente sono riconosciute e applicate dagli organizzatori di giochi in denaro dell'altro Stato contraente.