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Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 4 pagine

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Art. 8 Obbligo d’informazione degli organizzatori di giochi in denaro

Gli organizzatori di giochi in denaro che adottano l'esclusione informano per scritto la persona interessata del fatto che l'esclusione vale anche nell'altro Paese.

Art. 9 Diritti dei giocatori

I giocatori esclusi possono in particolare, secondo il diritto applicabile all'organizzatore di giochi in denaro che ha pronunciato l'esclusione:

a) contestare la loro iscrizione nel registro delle persone escluse dal gioco;

b) chiedere la revoca dell'esclusione.

Art. 10 Protezione dei dati

Gli organizzatori di giochi in denaro osservano le disposizioni sulla protezione dei dati loro applicabili.

Art. 11 Conseguenze in caso di violazione

La violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo è sanzionata secondo il diritto applicabile all'organizzatore inadempiente.

Art. 12 Disposizione transitoria

Gli organizzatori di giochi in denaro informano i giocatori da loro esclusi dal gioco prima dell'entrata in vigore del presente accordo sull'estensione dell'esclusione dal gioco, a condizione che l'onere che ne risulta sia ammissibile.

Art. 13 Durata di validità e denuncia dell'accordo

1 Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

2 Ogni Stato contraente può denunciare il presente accordo in ogni momento mediante notificazione all'altro Stato contraente.

3 L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo tale notificazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore 60 giorni dopo il giorno in cui gli Stati contraenti si sono reciprocamente notificati che le condizioni interne sono adempiute. È determinante la data dell'ultima notificazione.

Per la Per il

Confederazione Svizzera Principato del Liechtenstein

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