Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 9 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro

dall’articolo 12 dell’Accordo e adattare conseguentemente il rapporto esplicativo: gespa,

LoRo, Swisslos.

Osservazioni di singoli partecipanti

CFANT raccomanda di collegare il Liechtenstein al sistema svizzero VETO in modo da garantire lo scambio di dati.

CDCA suggerisce di potenziare la collaborazione transfrontaliera anche in altri ambiti, come ad esempio nell’ambito dello scambio di programmi di tutela dei giocatori.

FSC ricorda che i casinò non possono informare ciascuna persona esclusa dal gioco (sono più di 80 000) dell’estensione dell’esclusione al Liechtenstein. Forniranno informazioni mediante i loro canali di informazione usuali, ad esempio sui loro siti web.

LoRo e Swisslos ricordano che le persone escluse dal gioco continueranno a giocare approfittando di offerte illegali e che l’Accordo con il Liechtenstein migliorerà la tutela dei giocatori solo in minima parte. Secondo questi partecipanti è importante potenziare e professionalizzare la lotta all’offerta illegale di giochi in denaro. A loro parere, misure come l’informazione dei giocatori sul loro comportamento di gioco e sulle possibilità di controllarlo sono più efficaci, sotto il profilo della tutela dei giocatori, dell’esclusione dal gioco.

Secondo loro l’obbligo, di cui all’articolo 12, di informare i giocatori esclusi dell’estensione dell’esclusione può servire anche a tenere aggiornati e a gestire i dati; di conseguenza chiedono di completare i commenti dell’articolo 12 con un’indicazione corrispondente.

Infine chiedono di presentare agli organizzatori di giochi in denaro un calendario con la data di entrata in vigore dell’Accordo.

Un cittadino esprime i suoi timori in merito alla protezione dei dati. In particolare ricorda che, secondo la nuova legge federale sulla protezione dei dati4 e nel rispetto della conformità all’acquis di Schengen, chi si autoesclude dai giochi ha diritto a far revocare l’esclusione senza fornire alcun motivo. Pertanto chiede di distinguere tra le esclusioni pronunciate dagli organizzatori di giochi in denaro e le autoesclusioni e che queste ultime siano escluse da uno scambio di dati. Infine propone di compilare un parere giuridico insieme al Garante europeo della protezione dei dati in modo da garantire la conformità all’acquis de Schengen.

Rifiuto

Nessun partecipante di questo gruppo respinge l’Accordo.

4 La nuova legge federale sulla protezione dei dati è entrata in vigore il 1° settembre 2023