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Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 2 pagine

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Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri

del ... [avamprogetto]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione

federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a modificare la dichiarazione agli articoli 15–17 della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 19703 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale in modo tale che non sia necessaria alcuna autorizzazione preliminare per l’interrogatorio o l’audizione di una persona soggiornante in Svizzera mediante audioconferenza o videoconferenza o un altro strumento elettronico per la trasmissione di suoni o immagini, se sono soddisfatte determinate condizioni volte a preservare la sovranità svizzera e a tutelare la persona interessata. Tali condizioni vanno elencate nella dichiarazione.

Art. 2

La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 11

I. In generale1 Gli atti sovrani compiuti in Svizzera nell’ambito di un

procedimento civile straniero, in particolare la notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziari a persone in Svizzera e gli atti relativi all’assunzione di prove sul territorio svizzero, sono eseguite mediante assistenza giudiziaria. I capitoli I e II della Convenzione dell’Aia del 1° marzo 19545relativa alla procedura civile si applicano per analogia.

2Una persona che soggiorna in Svizzera può tuttavia partecipare a un’udienza all’estero mediante audioconferenza o videoconferenza oppure mediante un altro strumento elettronico per la trasmissione di suoni e immagini o essere

1RS 101

2FF ...

3 RS 0.274.132

4RS 291

5 RS 0.274.12