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Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 2 pagine

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interrogata con le stesse modalità da una persona autorizzata da un’autorità straniera. Il capitolo II della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 19706 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale è applicato per analogia.

3Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, l’assistenza giudiziaria da e verso la Svizzera avviene per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia.

Art. 11a cpv. 4

Abrogato

Art. 3

1Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di cui all’articolo 2.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS 0.274.132