Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/23: Modifica dell’ordinanza sui trapianti · 8 pagine
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3.3 Modifiche nel settore del finanziamento del controllo postdonazione
3.3.1 Art. 12b
BE, ASSM e SOL-DHR accolgono con favore il fatto che l’istituzione comune LAMal possa ora anche investire i soldi del fondo per i controlli postdonazione. ASSM e SOL-DHR segnalano che il reddito da capitale è interamente destinato al fondo per i controlli postdonazione e va dunque a favore dei controlli medici dei donatori viventi. KSSG trova che la modifica sia corretta.
3.3.2 Art. 12e
SOL-DHR auspica che il termine per la presentazione del conteggio delle spese sostenute l’anno precedente da parte del servizio dei controlli postdonazione sia allineato alla procedura in uso nell’economia privata e quindi posticipato a fine maggio.
3.3.3 Art. 12f
BE e B-CH accolgono con favore il fatto che il disciplinamento dei casi particolari di assunzione delle spese per i controlli postdonazione da donatori viventi sia stato integrato. unimedsuisse chiede di chiarire l’aspetto del finanziamento dei controlli postdonazione dopo la morte del ricevente. ASI osserva che, contrariamente a quanto spiegato nel rapporto esplicativo, le modifiche previste hanno ripercussioni su uno specifico gruppo di pazienti: «I pazienti residenti all’estero che necessitano di un organo ora non potranno riceverlo se il ricevente o il suo assicuratore non pagano prima le spese per il controllo postoperatorio del donatore al fondo per il controllo postdonazione». KSSG trova che la modifica sia corretta.
3.4 Notifica al Consiglio d’Europa dei dati delle donazioni da parte di persone viventi
3.4.1 Art. 15a
BE, BS, ASSM e SOL-DHR approvano il rilevamento di ulteriori dati sulle donazioni da parte di persone viventi e la loro trasmissione al Consiglio d’Europa. Anche unimedsuisse approva lo scambio di dati con il Consiglio d’Europa, ma osserva: «Nelle spiegazioni andrebbe chiarito attraverso quale banca dati avviene il trasferimento dei dati e come viene garantita la sicurezza dello stesso». KSSG trova che la modifica sia corretta.
3.5 Modifica dell’ordinanza sui medicamenti
3.5.1 Art. 32
AG, BE, BS e JU accolgono con favore la necessità di un’omologazione di Swissmedic per la procedura di fabbricazione degli espianti non standardizzabili destinati a un trapianto autologo. JU osserva che, essendo il Cantone competente per l’esecuzione, si tratta di stabilire se la responsabilità di richiedere l’omologazione incomba a chi fabbrica o a chi applica l’espianto. VD accoglie con favore il fatto che agli espianti non standardizzabili autologhi si applichino gli stessi disciplinamenti che a quelli allogeni. Suggerisce di integrare il disciplinamento del capoverso 2 nel capoverso 1 (come nell’art. 31) osservando che è Swissmedic a essere responsabile della vigilanza. Sottolinea inoltre che occorre garantire che questa modifica sia inglobata nel quadro della revisione della legge sui trapianti in corso e non impedisca di tener conto delle eccezioni e agevolazioni previste per i trapianti autologhi. unimedsuisse chiede che gli espianti non standardizzabili autologhi e allogeni siano disciplinati nello stesso articolo e auspica che le spiegazioni al riguardo siano precisate.
3.6 Osservazioni in relazione con la revisione della legge sui trapianti in corso
unimedsuisse deplora che le sue richieste formulate nella consultazione dell’anno scorso in merito alla legge sui trapianti non siano state recepite nella presente revisione d’ordinanza. Chiede inoltre di creare nella legge una base legale per lo Swiss Transplant Cohort Study e di disciplinare le interfacce presenti nella prassi per permettere un’efficiente raccolta e trasmissione dei dati. Ritiene infine che l’onere legato al rilevamento dei dati vada preso in considerazione nelle tariffe.