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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 4bis, 4ter, 4quatere 5

4bisLe indicazioni elencate nell’articolo 3 capoverso 1 OID devono essere completate dalle informazioni seguenti:

a. dose giornaliera raccomandata espressa in porzioni di prodotto;

b. avvertenza che la dose giornaliera raccomandata non deve essere superata;

c. indicazione che il prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini.

4terIn deroga all’articolo 21 capoverso 1 OID, la dichiarazione del valore nutritivo non è obbligatoria per le derrate alimentari di cui all’articolo 37 lettera b.

4quaterPer le derrate alimentari di cui all’articolo 37 lettera b, nel caso in cui ci sia un’indicazione relativa a una vitamina, a un sale minerale o a un’altra sostanza, nella dose giornaliera raccomandata deve essere compreso:

a. per le vitamine e i sali minerali: almeno il 15 per cento della quantità di riferimento fissata nell’allegato 10 parte A OID;

b. per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima specificata nell’allegato 11; eccezionalmente, è possibile derogare a tale disposizione se la sostanza è presente in una quantità tale da produrre, secondo prove scientifiche generalmente accettate, un effetto nutrizionale o fisiologico.

RS ...

1RS 817.022.104

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