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Consultazione 2022/37: UCRAINA: Adeguamenti del diritto sulle derrate alimentari – agevolazioni nei requisiti di caratterizzazione a seguito di difficoltà di approvvigionamento · 2 pagine

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Ordinanza del DFI concernente le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari in seguito alla situazione in Ucraina

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 12 capoversi 2bise 3 lettera c dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

1La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari che nella ricetta originale contengono l’ingrediente olio di girasole o l’additivo lecitina di girasole provenienti dall’Ucraina, se è dimostrato che tale ingrediente o tale additivo non sono più disponibili a seguito della situazione in Ucraina.

2Non si applica alle derrate alimentari sulle quali l’ingrediente olio di girasole è evidenziato nella caratterizzazione da parole, immagini o rappresentazioni grafiche.

Art. 2 Caratterizzazione di derrate alimentari

1Le deroghe alla ricetta originale per l’ingrediente olio di girasole o per l’additivo lecitina di girasole possono essere indicate come segue:

a. in deroga all’allegato 5 parte A numeri 8 e 9 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), nell’elenco delle indicazioni dell’origine vegetale specifica possono essere riportate più indicazioni, a condizione che almeno una di queste si riferisca a un olio o a un grasso che è stato utilizzato nel prodotto finito. Alle indicazioni deve seguire immediatamente l’espressione «a seconda della situazione di approvvigionamento».

RS ..........

1 RS 817.02

2 RS 817.022.16

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