Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/37: UCRAINA: Adeguamenti del diritto sulle derrate alimentari – agevolazioni nei requisiti di caratterizzazione a seguito di difficoltà di approvvigionamento · 2 pagine

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Dipartimento federale dellʼinterno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli

oggetti d’uso (ODerr)

dellʼ11.5.2022

I. Situazione iniziale

Situazioni particolari, come la pandemia di COVID-19 o la situazione in Ucraina, possono portare a difficoltà di approvvigionamento a breve termine nella filiera agroalimentare. Di conseguenza, le aziende devono ricorrere ad altre materie prime e adattare le ricette delle derrate alimentari. Può quindi verificarsi che le indicazioni sull’imballaggio non corrispondano più, temporaneamente, alle proprietà effettive della derrata alimentare in questione (ad es. composizione, provenienza degli ingredienti).

Durante la pandemia di COVID-19, il Consiglio federale ha apportato una modifica giuridica che ha permesso ai produttori di derrate alimentari di indicare con un adesivo rotondo rosso le informazioni divergenti rispetto alla composizione effettiva e al contenuto delle derrate alimentari (RU 2020 1243; in vigore dal 17 aprile 2020 al 16 ottobre 2020). In questo modo, le informazioni corrette erano messe a disposizione dei consumatori in altro modo (un codice QR, un link Internet, un cartello nel negozio vicino ai prodotti ecc.)

L’attuale revisione pone le basi per poter reagire rapidamente in situazioni che causano difficoltà di approvvigionamento. In una tale situazione, il DFI deve poter prevedere deroghe temporanee ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari e regolamentare le relative modalità. L’obiettivo di questa revisione è, da un lato, dare ai produttori di derrate alimentari la possibilità di adattarsi alla situazione straordinaria e, dall’altro lato, assicurare che i consumatori siano protetti dagli inganni.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 12 capoversi 2bis e 2ter e cpv. 3 lett. c

Nell’ODerr viene inserita una norma che permette al DFI di prevedere in un’ordinanza deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari e di regolamentare le relative modalità in caso di difficoltà di approvvigionamento dovute a una situazione imprevista causata da fattori esterni (come COVID-19 o la situazione in Ucraina). In caso di deroghe, si deve garantire che i consumatori siano informati in altro modo sulla composizione effettiva.

Il DFI non può prevedere deroghe nel caso di indicazioni rilevanti per la salute. Hanno, in particolare, un riferimento alla salute:

• gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate;

• indicazioni nutrizionali e sulla salute;

• la data di scadenza;

• le avvertenze.

Le deroghe non possono neanche essere previste per gli ingredienti che sono prodotti OGM secondo l’articolo 31 capoverso 1 ODerr (cpv. 2bis). In concreto, ciò significa che non si possono prevedere deroghe o regolamentazioni di caratterizzazione divergenti per i prodotti OGM soggetti a

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