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Consultazione 2022/43: Rapporto sullo stato dei programmi di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con modifica dei decreti federali, e sulla prospettiva FERROVIA 2050 · 2 pagine

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Decreto federale sull'adeguamento dei crediti d'impegno per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria FF

Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:

a. adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all’imposta sul valore aggiunto;

b. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno.

Art. 3

1 I costi già accumulati per la progettazione delle misure di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all’articolo 1 capoverso 1.

2 Nel contempo i seguenti crediti d’impegno sono ridotti come segue:

a. il credito d’impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19995 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi;

b. il credito d’impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all’articolo 4 del decreto federale I dell’11 dicembre 20026 concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

5 FF 2000 126

6 FF 2003 97