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Consultazione 2022/43: Rapporto sullo stato dei programmi di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con modifica dei decreti federali, e sulla prospettiva FERROVIA 2050 · 2 pagine
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Decreto federale sull'adeguamento dei crediti d'impegno per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria FF
Art. 2
Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:
a. adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all’imposta sul valore aggiunto;
b. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno.
Art. 3
1 I costi già accumulati per la progettazione delle misure di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all’articolo 1 capoverso 1.
2 Nel contempo i seguenti crediti d’impegno sono ridotti come segue:
a. il credito d’impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19995 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi;
b. il credito d’impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all’articolo 4 del decreto federale I dell’11 dicembre 20026 concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.
Art. 4
Il presente decreto non sottostà a referendum.
5 FF 2000 126
6 FF 2003 97