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Consultazione 2022/47: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) · 5 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 105f Notifica di certificati di carenza di beni e di altri crediti

1L’assicuratore notifica il certificato di carenza di beni al Cantone nel quale il certificato è stato rilasciato.

2Informa l’autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno.

3Notifica i crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3bisLAMal al Cantone in cui il figlio è domiciliato alla nascita dei suddetti crediti. Ne giustifica l’importo e indica la ragione per cui non ha potuto ottenere un certificato di carenza di beni o un titolo equivalente.

Art. 105fbisUlteriore assunzione dei crediti notificati e conteggio

1Se l’autorità cantonale competente decide, conformemente all’articolo 64a capoverso 5 LAMal, di assumere un ulteriore 5 per cento della somma dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal, essa deve informarne gli assicuratori prima del 1° dicembre. La sua decisione vale per l’anno civile successivo.

2Gli assicuratori cedono all’autorità cantonale, al più tardi al 31 marzo dell’anno civile successivo, i crediti da loro notificati ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal nel corso dell’anno di assunzione, purché riguardino premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d’esecuzione. Essi li sottopongono preventivamente alla verifica dell’organo di revisione designato dal Cantone.

3L’assicuratore trasmette all’autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale dei certificati di carenza di beni rilasciati durante l’anno precedente, nonché il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 LAMal.

Art. 105g, frase introduttiva e lett. d e f

Al momento della comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal, l’assicuratore notifica i seguenti dati affinché assicurati e debitori possano essere identificati:

d. l’indirizzo;

f. la lingua di corrispondenza.