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Consultazione 2022/47: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) · 5 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

summenzionato. Se le restituzioni superano i crediti, l’assicuratore restituisce la differenza all’attuale Cantone di domicilio entro la medesima scadenza.

3Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l’assicuratore gli ha già comunicato nel suo conteggio finale un credito secondo l’articolo 64a capoverso 3 o 3bisLAMal, l’assicuratore restituisce al Cantone l’85 per cento di tale riduzione del premio. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente, i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell’ammontare dell’intera riduzione del premio.

4Il Cantone non versa nulla all’assicuratore per i crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal se non si tratta esclusivamente di crediti secondo la LAMal.

Art. 105l cpv. 2bise 4

2bisL’assicuratore informa gli assicurati maggiori di 18 anni e in mora della possibilità di cambiare assicuratore alla fine dell’anno civile conformemente all’articolo 64a capoverso 7bisLAMal.

4Gli assicurati per i quali il Cantone assume un ulteriore 5 per cento dei crediti notificati possono cambiare assicuratore nel corso dell’anno di assunzione, purché non risultino in mora per altri crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 6 LAMal.

Art. 106c cpv. 5 e 5bis

5Può compensare i suoi crediti residui relativi ai premi per l’anno civile e altri crediti scaduti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, fatto salvo l’articolo 105k capoverso 3 attraverso:

a. la riduzione dei premi accordata dal Cantone;

b. il contributo forfettario accordato dal Cantone per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

5bisVersa la riduzione dei premi all’assicurato entro 60 giorni dalla comunicazione di tale riduzione da parte del Cantone, purché non abbia compensato crediti relativi ai premi per tale assicurato. Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali secondo cui il premio può essere ridotto al massimo del suo stesso importo mentre i piccoli importi non sono versati.

II Disposizioni transitorie della modifica del…

3 RS 831.30