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Consultazione 2022/47: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) · 5 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 105h Scambio di dati
Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.
Art. 105j Organo di revisione
1L’organo di revisione verifica l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori riguardanti:
a. i crediti di cui all’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal;
b. il pagamento dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal;
c. le restituzioni al Cantone previste all’articolo 64a capoverso 4 LAMal.
2Per i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 3 LAMal, controlla se:
a. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette;
b. la procedura di diffida di cui all’articolo 105b è stata rispettata;
c. esiste un certificato di carenza di beni;
d. la data di rilascio del certificato di carenza di beni risale all’anno precedente;
e. l’importo complessivo dei crediti è esatto;
f. il credito è stato notificato al Cantone secondo l’articolo 105f capoverso 1.
3Per i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 3bisLAMal, controlla se:
a. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette;
b. la procedura di diffida di cui all’articolo 105b è stata rispettata;
c. l’importo complessivo dei crediti è esatto;
d. è indicata la ragione per cui l’assicuratore non ha potuto ottenere un certificato di carenza di beni o un titolo equivalente;
e. il credito è stato notificato al Cantone secondo l’articolo 105f capoverso 1.
4Il Cantone assume i costi dell’organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all’articolo 25 LVAMal2.
Art. 105k Pagamento dei Cantoni agli assicuratori
1Al momento della ricezione dei dati personali e delle comunicazioni di cui all’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal, l’autorità cantonale competente può trasmettere all’assicuratore i dati personali ai sensi dell’articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.
2Il Cantone versa prima del 1° luglio all’assicuratore i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 4 LAMal dopo deduzione delle restituzioni secondo l’articolo