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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 3 pagine

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Ordinanza sulla cinematografia

(OCin)

Modifica del …

Il Consiglio federale,

ordina:

I

L’ordinanza del 3 luglio 20021 sulla cinematografia è modificata come segue:

Art. 1 lett. d

La presente ordinanza disciplina:

d. l’obbligo di notifica per le imprese di distribuzione e proiezione;

Art. 3 cpv. 1

1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) procede periodicamente a valutare la pluralità dell’offerta nelle singole regioni cinematografiche.

Art. 4 cpv. 2

2 Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione periodica e di 60 giorni nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 14 Registro

L’UFC tiene il registro pubblico di cui all’articolo 23 LCin.

1 RS 443.11

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