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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 3 pagine
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Ordinanza sulla cinematografia 443.11
2 Il capoverso 1 lettera c numero 2 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l’estero.
Art. 16a
Abrogato
Art. 17 cpv. 1 e 3
1 La raccolta dei dati conformemente all’articolo 24 LCin e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza è di competenza dell’Ufficio federale di statistica.
3 L’Ufficio federale di statistica raccoglie i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell’offerta e li trasmette in forma anonima all’UFC.
Art. 18 Composizione della Commissione federale della cinematografia La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti del settore audiovisivo, segnatamente dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, del diritto cinematografico, delle nuove tecnologie, della cultura cinematografica e del mercato cinematografico.
Art. 21b Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...
1 Le imprese già registrate devono notificare gli ulteriori dati necessari secondo l’articolo 14a capoverso 2 a seguito della modifica del … entro 90 giorni dall’entrata in vigore di tale modifica.
2 Per i film commercializzati fino al 31 dicembre 2023, l’obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema è retto dal diritto previgente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il …………. .
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr