Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 9 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della cultura UFC
Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin, RS 443.11) Nuova Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC; RS 443.12) Rapporto esplicativo per la consultazione del 27 ottobre 2022
Premessa
La modifica della legge sul cinema (LCin; RS 443.1)1, adottata con la votazione popolare del 15 maggio 2022, comporta adeguamenti all’ordinanza sulla cinematografia (OCin; RS 443.11) vigente e una nuova ordinanza contenente le disposizioni esecutive per applicare la quota di film europei e l’obbligo di investimento nella creazione cinematografica svizzera.
La nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) riguarda i servizi televisivi e su richiesta. Le disposizioni entreranno in vigore nel 2024.
1° parte: Revisione parziale dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin, RS 443.11)
Le modifiche previste rispetto all’ordinanza attualmente in vigore sono illustrate e motivate qui di seguito.
Art. 1 lett. d
La modifica di questa disposizione è dovuta alla ridefinizione dell’obbligo di notifica per la statistica sul cinema. L’OCin disciplina ora soltanto l’obbligo di notifica per le imprese di distribuzione e proiezione, mentre l’obbligo per i servizi televisivi e gli offerenti di film in linea è retto dalla nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC).
Art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 2
Non è più prevista una valutazione annuale della pluralità dell’offerta, ma sono sufficienti delle valutazioni periodiche (art. 3), ad esempio in relazione al messaggio sulla cultura che di volta in volta definisce le priorità strategiche della promozione della cultura per una legislatura. Indicazioni sulle regioni in cui la pluralità dell’offerta diminuisce e su dove potrebbe eventualmente essere necessaria una valutazione possono essere ricavate anche dai dati che l’UFC riceve nel quadro delle sue misure di promozione della commercializzazione. Viene mantenuta la possibilità di svolgere ed esigere valutazioni intermedie (art 4).
Art. 14, 14a e 14b
I nuovi articoli sono formulati in maniera analoga a quelli che disciplinano la procedura di registrazione nella nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC). Dal momento che il registro ufficiale dei cinema e delle imprese di distribuzione è pubblico, la trasparenza è garantita. Sono inoltre stati precisati i dati necessari per la registrazione (art. 14a). Le imprese di distribuzione e proiezione devono comunicare ulteriori dati (cfr. la disposizione transitoria all’art. 21b cpv. 1).
La registrazione dà modo all’UFC di verificare gli obblighi legali a cui è soggetta l’impresa e per comunicarglieli (art. 14b).
1 FF2021 2326