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Consultazione 2022/68: Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno · 6 pagine
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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno) RU 2022
3. Legge del 6 ottobre 199518 sul servizio civile
Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), e 2bis
2 Possono essere collegati in linea al sistema d’informazione:
2bis L’organo d’esecuzione trasmette all’Ufficio centrale di compensazione i dati del sistema d’informazione necessari per l’esecuzione delle indennità di perdita di guadagno.
4. Legge del 24 marzo 200619 sugli assegni familiari
Art. 21a lett. e
L’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:
e. informare i competenti organi federali e cantonali in caso di esercizio del diritto a prestazioni, se una legge federale lo prevede.
Art. 21, rubrica (concerne soltanto il testo francese)
Inserire prima del titolo del capitolo 3b
bis
Art. 21e Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell’esecuzione della riduzione
individuale dei premi
1 I competenti organi cantonali possono accedere ai dati del registro degli assegni familiari necessari per l’esecuzione della riduzione individuale dei premi di cui all’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199420 sull’assicurazione malattie.
2 Per accedere ai dati si registrano presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
3 I costi dell’accesso ai dati sono a carico dei Cantoni.
Art. 21i cpv. 1
1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFAS.
18 RS 824.0
19 RS 836.2
20 RS 832.10