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Consultazione 2022/68: Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno · 6 pagine

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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno) RU 2022

a. il registro dello stato civile di cui all’articolo 39 del Codice civile9;

b. il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–

12) della legge federale del 19 giugno 201510 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport;

c. il registro IDI di cui all’articolo 6 della legge federale del 18 giugno 201011 sul numero d’identificazione delle imprese;

d. il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) e al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 200812 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS;

e. il sistema d’informazione di cui all’articolo 80 della legge del 6 ottobre 199513 sul servizio civile;

f. il registro degli assicurati di cui all’articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;g. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a–21e) della legge del 24 marzo 200615 sugli assegni familiari.

3 L’Ufficio centrale di compensazione comunica i dati del sistema d’informazione alle casse di compensazione AVS competenti.

4 Il Consiglio federale disciplina:

a. la responsabilità per la protezione dei dati;

b. i dati da registrare e da comunicare;

c. i termini di conservazione;

d. l’accesso ai dati;

e. la collaborazione fra gli utenti;

f. la sicurezza dei dati.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

9 RS 210

10 RS 415.1

11 RS 431.03

12 RS 510.91; FF 2022 1565

13 RS 824.0

14 RS 831.10; FF 2022 1563

15 RS 836.2