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Consultazione 2022/68: Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno · 6 pagine
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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno) RU 2022
a. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 46 capoverso 2 e 49–53 LPPC5;
b. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 53 capoverso 3 LPPC;
Art. 21 cpv. 1 e 3
1 La presente legge è applicata dagli organi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti:
a. per i servizi nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa, con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari;
b. per il servizio civile, con la collaborazione dell’Ufficio federale del servizio civile;
c. per la protezione civile, con la collaborazione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione e dei contabili delle organizzazioni di protezione civile;
d. per la formazione dei quadri di «Gioventù e Sport», con la collaborazione dell’Ufficio federale dello sport;
e. per i corsi per monitori di giovani tiratori, con la collaborazione dell’Aggruppamento Difesa.
3 In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità è disciplinata come segue:
a. la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari sottostà alla legge militare del 3 febbraio 19956;
b. la responsabilità dell’Ufficio federale della protezione della popolazione, dell’Ufficio federale del servizio civile, dell’Ufficio federale dello sport e dell’Aggruppamento Difesa sottostà alla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità;
c. la responsabilità dei contabili delle organizzazioni di protezione civile sottostà alla legge federale del 20 dicembre 20198 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
bis
Art. 21 Sistema d’informazione
1 L’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione che permette alle persone prestanti servizio di esercitare il loro diritto alle indennità.
2 I dati personali necessari per l’esercizio del diritto all’indennità sono trattati nel sistema d’informazione. Essi sono messi a disposizione dalla persona prestante servizio o ripresi da uno dei seguenti registri: