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Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 7 pagine

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Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Minoranza (Schläpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rösti, Rüegger) Art. 16cbis

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Titolo prima dell’art. 16i

IIIb. Indennità per l’altro genitore

Art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3

1Ha diritto all’indennità chi:

a. è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;

b. Concerne soltanto il testo francese

d. al momento della nascita del figlio:

1. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

2. Concerne soltanto il testo tedesco

3Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c o d.

Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e

1L’indennità per l’altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.

3Il diritto all’indennità si estingue:

c. se l’altro genitore muore;

e. se il rapporto di filiazione nei confronti dell’altro genitore si estingue per sentenza.

Art. 16k Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere

1L’indennità per l’altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.

2L’altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.

3Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.

4Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.