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Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 7 pagine
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Legge sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 16kbisDiritto dell’altro genitore a indennità giornaliere supplementari in
caso di decesso della madre
1Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l’altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari.
2In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l’articolo 16c capoverso 3.
3Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all’articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l’attività lucrativa.
4Il termine quadro di sei mesi di cui all’articolo 16j è interrotto durante la riscossione di indennità giornaliere ai sensi dei capoversi 1 e 2.
Minoranza (Schläpfer, …)
Art. 16kbis, rubrica e cpv. 1 e 4
Indennità per l’altro genitore al decesso della madre
1Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l’altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere; tali indennità vanno riscosse in giorni consecutivi. Il diritto dell’altro genitore alle indennità giornaliere secondo l’articolo 16k capoverso 2 non ancora riscosse si estingue.
4Stralciare
Art. 16m, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva
Priorità dell’indennità per l’altro genitore
1L’indennità per l’altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
2Se fino all’inizio del diritto all’indennità per l’altro genitore vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità per l’altro genitore corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
Art. 20 cpv. 1 lett. c, e ed f
1In deroga all’articolo 24 LPGA4 il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
c. in caso di indennità per l’altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all’articolo 16j;
e. in caso di diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell’altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all’articolo 16cbiscapoverso 1;