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Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 4 pagine
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Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 3 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 10a Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di
dati
(art. 8a cpv. 1 e 10 e art. 47 cpv. 3 LAsi)
Possono essere valutati i seguenti dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati:
a. dati riguardanti la persona e la sua cittadinanza; ne fanno parte, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti;
b. dati riguardanti l’itinerario di viaggio; ne fanno parte, nello specifico, dati di navigazione e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.
Art. 10b Diritti di accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti
elettronici di dati
(art. 8a cpv. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)
Le seguenti persone possono accedere ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati:
a. i collaboratori della SEM che svolgono compiti legati all’accertamento dell’identità e della nazionalità dei richiedenti l’asilo;
b. i collaboratori della SEM competenti per l’esecuzione della procedura d’asilo;
1 RS 142.314
2 RS 235.1
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