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Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 3 pagine

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Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 85 cpv. 1 lett. g e 3 lett. e

1La SECO, nell’ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:

g. l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo del datore di lavoro di utilizzare in modo corretto, secondo l’articolo 24a dell’ordinanza 3 del 18 agosto 19932 concernente la legge sul lavoro, le sostanze e i preparati di cui all’articolo 4 della legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici (prodotti chimici).

3Il sistema può inoltre contenere:

e. in relazione ai prodotti chimici:

1. le liste dei prodotti chimici depositati e impiegati in un’azienda e delle attività che implicano tali prodotti (lista dei prodotti chimici e delle attività), nonché i nomi dei lavoratori coinvolti in queste attività,

2. le informazioni sulle disposizioni per l’utilizzazione dei prodotti chimici impiegati nell’azienda, sui pericoli e sui rischi che essi comportano, sull’esposizione a tali prodotti, sulle misure di protezione adottate e da adottare, in particolare concernenti i prodotti chimici assoggettati all’obbligo di annuncio di cui all’articolo 48 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici nonché le restrizioni e i divieti d’utilizzazione di so-

1 RS 822.111

2 RS 822.113

3 RS 813.1

4 RS 813.11

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