Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 9 pagine

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Dipartimento federale dell’economia,

della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Condizioni di lavoro

Diritto e alta vigilanza

Luglio 2023

Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti

la legge sul lavoro

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura

di consultazione

1 Situazione iniziale

Secondo gli articoli 6 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e 25 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) i datori di lavoro devono proteggere la vita e la salute dei

lavoratori dagli effetti nocivi di prodotti chimici pericolosi sul posto di lavoro.

La SECO mette a disposizione diversi strumenti per sostenere gli organi cantonali nei loro compiti esecutivi e le aziende nell’attuazione della protezione dei lavoratori. Per l’attuazione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici nel quadro della protezione della salute ha sviluppato un’applicazione informatica specifica.

Con la presente revisione si intende creare la base legale per questa applicazione e

specificare nell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) l’obbligo, già esistente, relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici.

2 Basi giuridiche

Vi sono diverse leggi e ordinanze che riguardano i prodotti chimici. La legislazione sui prodotti chimici in senso stretto, ossia la legge sui prodotti chimici e le relative ordinanze,

disciplina principalmente gli obblighi dei fabbricanti e di chi immette questi prodotti sul mercato, e contiene nell’articolo 25 LPChim prescrizioni generali per altri destinatari come le imprese e gli istituti scolastici. In aggiunta, la legge sul lavoro e le relative ordinanze

disciplinano gli obblighi dei datori di lavoro in materia di protezione della salute dei lavoratori. Tra questi rientra l’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici, che si

differenzia quindi dall’obbligo di diligenza dei fabbricanti secondo la LPChim. Il 25 aprile

601-17.2-00002 \ COO.2101.104.4.3886163