Progetto
Consultazione 2022/87: Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione per l’attuazione e l’esecuzione dell’obbligo relativo all’utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro) · 3 pagine
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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»
stanze e preparati secondo l’allegato 1.17 dell’ordinanza del 18 maggio 20055 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
3. i seguenti dati non confidenziali provenienti dal registro dei prodotti di cui all’articolo 27 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici che possono essere richiamati in modo automatizzato:
i dati secondo l’articolo 73 capoverso 5 dell’ordinanza sui prodotti chimici;
i dati secondo l’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20056 sui biocidi, e
i dati secondo l’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 maggio 20107 sui prodotti fitosanitari.
II
L’ordinanza 3 del 18 agosto 19938 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 24a
Sezione 3a: Utilizzazione corretta dei prodotti chimici
Art. 24a
1Il datore di lavoro deve provvedere affinché le sostanze e i preparati secondo l’articolo 4 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici9 (prodotti chimici) siano utilizzati in modo corretto nella sua azienda. A tal fine, deve tenere una lista dei prodotti chimici depositati e impiegati nell’azienda e delle attività che implicano tali prodotti (lista dei prodotti chimici e delle attività).
2Sulla base della lista dei prodotti chimici e delle attività il datore di lavoro deve valutare, nell’ambito dei suoi obblighi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza, quali misure adottare per tutelare la vita e la salute dei lavoratori. A tal fine fa capo, se necessario, a un esperto competente secondo i principi dell’ordinanza del 25 novembre 199610 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. In particolare occorre valutare:
a. se i prodotti chimici che comportano un pericolo particolare per la vita o la salute dei lavoratori possono essere sostituiti;