Progetto
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»
3Abrogato
Art. 47a Contributo supplementare per la produzione di latte
Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere, oltre al contributo di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.
Art. 47b Contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per
la protezione del bestiame
1Per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all’articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari ragionevolmente proteggibili. Per ragionevolmente proteggibili s’intendono le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari nelle quali il Cantone considera che l’adozione di misure di protezione sia esigibile ai sensi dell’articolo 10quinquiesdell’ordinanza del 29 febbraio 19885 sulla caccia.
2Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:
a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione;
b. pecore lattifere;
c. capre;
d. animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.
3Il contributo supplementare è versato se:
a. vengono attuate le misure di protezione di cui all’articolo 10quinquiesdell’ordinanza sulla caccia;
b. viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e
c. tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.
4Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d’estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest’ultimo verifica l’osservanza del piano.
Art. 49 rubrica e cpv. 3
Calcolo dei contributi
3I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono calcolati per il carico effettivo in CN.