Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Sezione 2: Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali
Gli articoli nei quali si disciplinano i contributi per i progetti di conservazione, la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere nonché l’uso di materiale criogenico proveniente da banche genetiche sono accorpati in una nuova sezione 2 (art. 23b, 23bbise 23bter).
Articolo 23b Rubrica nonché capoversi 1, 3 e 4
La rubrica dell’articolo 23b è adeguata. L’espressione «deposito a lungo termine di materiale criogenico» è sostituita con «gestione di banche genetiche nazionali» e si precisa la rubrica con i termini «aiuti finanziari» e «indennità».
Il contributo massimo annuo per i progetti di conservazione e le banche genetiche nazionali o per il deposito a lungo termine di materiale criogenico resta invariato (cpv. 1). Però va sottolineato che nel 2023 sono versati in totale al massimo 900 000 franchi e dal 2024 complessivamente al massimo 500 000 franchi l’anno. In caso di entrata in vigore della presente modifica di ordinanza al 1° gennaio 2024, dovrà essere menzionato soltanto il contributo massimo di 500 000 franchi.
In via suppletiva al contributo annuo massimo per i progetti di conservazione e le banche genetiche nazionali, possono essere impiegati i fondi non esauriti dei progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche (cpv. 2).
Il capoverso 3 è accorpato con la disposizione dell’articolo 23 capoverso 3 lettera a. Sono apportate modifiche linguistiche ma non materiali.
Nel capoverso 4 è creata la base legale per sostenere progetti limitati nel tempo per la conservazione di razze svizzere con un aiuto finanziario che ammonta al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG (cfr. lett. b ai punti 8.1 e 8.2). Considerando le indicazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) relative alla gestione delle sovvenzioni, il maggior aiuto finanziario dell’ordine dell’80 per cento, per quanto riguarda i suddetti progetti, è motivato come segue.
a) In virtù dell’articolo 7 lettera b della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), il vo-
lume dell’aiuto finanziario è dettato dall’interesse della Confederazione nonché dall’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito.
- La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nel 1994, impegnandosi a livello internazionale per la conservazione della biodiversità, comprese le razze autoctone. A tal fine nell’ambito della Politica agricola PA 2002, nella legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e nell’OAlle è stata sancita la conservazione delle risorse zoogenetiche in Svizzera. A livello di OAlle sono stati introdotti contributi per la conservazione delle razze svizzere. Un campo di intervento della «Strategia sull’allevamento 2030» del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR è un Allevamento orientato verso la conservazione delle risorse zoogenetiche. La varietà delle razze in Svizzera è un bene culturale che affonda le sue radici nella storia. Per tutte le razze la conservazione e la gestione della varietà genetica è un investimento imprescindibile nel futuro. Una razza può essere conservata a lungo termine soltanto in condizioni di detenzione reali (in situ), preservando al contempo le conoscenze pratiche necessarie all’interno della comunità degli allevatori.
- La Confederazione, su richiesta, può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute a favore di progetti a breve termine per la conservazione di razze svizzere. Mediante i progetti sostenuti sono state e vengono tuttora promosse importanti misure per la conservazione in situ di razze svizzere, tra cui la promozione di animali da allevamento di sesso maschile, misure di marketing, la creazione di libri genealogici e la genotipizzazione di animali da allevamento per la determinazione della varietà genetica.