Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale

Articolo 8 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di materie prime

È stata corretta una divergenza con il diritto europeo e la prassi vigente concernente la definizione della denominazione e dell’indicazione obbligatoria per le materie prime al fine di evitare problemi nell’applicazione della presente ordinanza.

Articolo 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali Il rimando all’articolo 8 concernente la denominazione delle materie prime negli alimenti composti è adeguato affinché corrisponda al nuovo tenore del presente articolo.

Articolo 23n Disposizioni transitorie della modifica del … 2023

Questo articolo definisce i periodi transitori accordati per l’immissione sul mercato degli alimenti composti interessati dalla presente modifica dell’ordinanza.

Allegato 1.4

Il titolo è adeguato conformemente alla terminologia utilizzata all’articolo 1a OLAlA.

Allegato 4.2

Gli elenchi degli alimenti per animali interessati dai maggiori controlli di cui all’articolo 3 sono ripresi sotto forma di rimandi agli allegati del regolamento (UE) 2019/1793.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane della Confederazione. Le tasse riscosse coprono i costi generati dai maggiori controlli.

3.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non comportano alcun onere aggiuntivo per i Cantoni.

3.4.3 Economia

L’adeguamento all’evoluzione della legislazione dell’Unione europea assicura la compatibilità della produzione svizzera di alimenti per animali con quella dell’UE e favorisce il commercio europeo di alimenti per animali.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte si riferiscono esclusivamente al diritto dell’UE.

3.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

3.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 9, 15, e 58 dell’ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307).