Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 280Fedlex · Rapporto esplicativo
3 Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA), RS 916.307.1
3.1 Situazione iniziale
L’OLAlA deve essere adeguata per essere conforme alla legislazione europea, come stabilito nell’allegato 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
All’articolo 58 dell’ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307), è previsto che il DEFR può emanare un elenco degli alimenti per animali che sottostanno a controlli più intensi e frequenti nonché stabilire l’ufficio doganale di entrata. In relazione a questi elementi e all’attuazione nella pratica è necessario procedere a una revisione dell’OLAlA onde garantire la conformità con la prassi dell’UE.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
La sicurezza degli alimenti per animali è un anello essenziale della catena alimentare. Per prevenire la presenza di sostanze indesiderate in alcuni alimenti per animali di origine non animale che presentano un rischio sanitario particolare, si adegua l’articolo relativo ai maggiori controlli.
Alcune disposizioni che definiscono la dichiarazione delle materie prime sono armonizzate con quelle dell’UE e con la prassi vigente.
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1a Materie prime che non devono essere notificate
In questo articolo si introduce la nozione di catalogo delle materie prime per riprendere la terminologia dell’articolo 9 OsAlA e del diritto europeo nonché per semplificare la formulazione delle modifiche degli articoli 8 e 9. Tale correzione si applica anche al titolo dell’allegato 1.4.
Articolo 3 Maggiori controlli
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/17931, l’UE ha definito due categorie di alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi soggetti a un livello accresciuto di controlli. Quelli che vi sottostanno temporaneamente sono ripresi nel capoverso 1, quelli che presentano un rischio particolare di contaminazione al capoverso 2.
Gli uffici doganali della via fluviale (Reno) sono definiti come punto di entrata di questi alimenti. Si tratta della sola via possibile per un’importazione diretta in Svizzera, senza che la merce sia stata precedentemente controllata nell’UE, conformemente agli impegni definiti all’articolo 4 allegato 5 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli.
Si precisano altresì le modalità sui documenti da fornire, sui controlli effettuati e sulle forme di liberazione.
Si definisce che una tassa (50 fr.) e i costi di analisi (effettivi) relativi a tali controlli sono stabiliti nell’ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (RS 910.11). La modifica di questa ordinanza avviene separatamente.
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/913, GU L 158 del 13.6.2022, pag. 1.