Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

5Per il decespugliamento di superfici, con l’autorizzazione del Cantone è ammessa la pacciamatura. Prima di rilasciare l’autorizzazione il Cantone sente i competenti servizi cantonali di protezione della natura e delle foreste nonché i guardiacaccia e può richiedere al gestore una perizia di un servizio di consulenza.

6L’autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:

a. l’intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;

b. dopo l’intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;

c. dopo l’intervento la superficie presenta un mosaico di quote di pascolo aperto e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10;

7In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.

8La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.

Art. 35 cpv. 1–3

1La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm4.

2Le piccole strutture all’interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Le piccole strutture su pascoli boschivi (art. 55 cpv. 1 lett. d) nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) sono computate secondo il metodo di rilevazione in virtù dell’articolo 59 capoverso 2. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, rizomi, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e spazi aperti.

2bisAbrogato

3Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.

Art. 47 cpv. 2 lett. a e 3

2È stabilito per le seguenti categorie:

a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato, per CN;

4 RS 910.91